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Durante lo svolgimento di un’attività lavorativa, l’elemento chiave che serve a configurare tale rapporto come una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di lavoro autonomo è sicuramente la presenza o la mancanza all’interno di tale rapporto del c.d. vincolo di subordinazione.

Nell’ordinamento Italiano però non vi è una vera e propria definizione del termine “subordinato” né tantomeno vi è una previsione normativa che vada a definire con precisione il contratto di lavoro subordinato.

La soluzione ci viene data in questo caso all’interno del Codice Civile che all’art.2094 si impegna a definire il prestatore di lavoro subordinato. Nello specifico secondo tale articolo si intende prestatore di lavoro subordinato quel soggetto che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Da tale norma è agevole desumere quali siano le caratteristiche della subordinazione che nello specifico sono due, ovvero “l’eterodirezione” e la “dipendenza” del prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro.

Per eterodirezione si intende l’assoggettamento del prestatore di lavoro a quelle che sono le direttive che vengono impartite direttamente dal datore di lavoro durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La seconda caratteristica invece, la dipendenza, è intesa come l’inserimento del prestatore di lavoro in un contesto lavorativo all’interno del quale la prestazione lavorativa viene svolta in un contesto organizzativo e produttivo altrui ovvero in quello del datore di lavoro, con l’obiettivo di raggiungere il c.d. risultato d’esercizio con il diritto del titolare dell’organizzazione ad appropriarsene immediatamente.

Quindi sintetizzando possiamo tranquillamente affermare che il lavoratore subordinato è quel soggetto che presta la propria attività lavorativa sottostando alle direttive che vengono impartite dal datore di lavoro a cui spetta la determinazione dello svolgimento dell’attività lavorativa, ricevendo in cambio una controprestazione che prende il nome di “retribuzione”.

Diverso è invece il c.d. lavoro autonomo che, al contrario si configura quando vi è un soggetto che si obbliga a compiere sotto corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro “proprio” a favore di un altro soggetto che prende il nome di committente.

Nell’aspetto pratico, per facilitare l’individuazione del vincolo di subordinazione, la giurisprudenza ha fornito una serie di elementi che prendono il nome di “elementi complementari” che, a seconda dei casi, possono essere considerati come “indici” della natura subordinata di una prestazione lavorativa.

Rientra all’interno degli elementi complementari la “collaborazione” con l’imprenditore e la “continuità” della prestazione lavorativa. Vi sono poi: l’assenza del rischio economico per il lavoratore, l’osservanza di un orario predeterminato ed infine il versamento periodico di una retribuzione prestabilita.